Consigli e normative

 

Il regolamento REACH e i guanti SHOWA/BEST

REACH è l’abbreviazione di “Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals – Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche”. Il testo rilevante è tratto dal Regolamento (CE) N. 1907/2006.
Nei seguenti testi, il termine “guanti SHOWA/BEST” indica i guanti di questo marchio che attualmente sono ufficialmente commercializzati nel territorio di SHOWA/BEST Best Glove.

I guanti SHOWA/BEST appartengono alla categoria “articolo” nel sistema REACH, come definito all’Articolo 3.3.

Gli articoli in sé non sono interessati dal regolamento REACH, ma solo le sostanze in essi contenute e corrispondenti ai criteri di cui all’Articolo 7.

Informazioni sulla registrazione (REACH Articolo 7.1)

Una sostanza contenuta negli articoli deve essere registrata se è destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili.

Il contenuto dei guanti SHOWA/BEST non è destinato ad essere rilasciato in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili.

Non è perciò obbligatorio registrare le sostanze contenute nei guanti SHOWA/BEST come stabilito dall’articolo 7.1.

Informazioni sulla notifica (REACH Articolo 7.2)

La notifica è obbligatoria se si rispettano tutte le condizioni di seguito specificate:

  • - L’articolo contiene una sostanza “soggetta ad autorizzazione”;
  • - La sostanza è contenuta in quantità uguale o superiore a 1 tonnellata/anno;
  • - La sostanza è contenuta nell’articolo in una concentrazione superiore allo 0,1% w/w.

Per il momento i guanti SHOWA/BEST rispettano questi requisiti e non sono perciò soggetti all'obbligo di notifica di cui all'Articolo 7.2.

Informazioni sui dati (REACH Articolo 33)

I produttori/importatori/fornitori di articoli sono tenuti a produrre informazioni se l'articolo contiene una sostanza "soggetta ad autorizzazione" in quantità uguale o superiore allo 0,1% w/w

I guanti SHOWA/BEST non contengono attualmente sostanze "soggette ad autorizzazione": non è perciò necessario comunicare i dati di cui all'Articolo 33.

Nota: La norma REACH è ancora in corso di sviluppo, e le informazioni sopra riportate potrebbero variare contestualmente alle modifiche apportate al REACH. Contattateci per informazioni aggiornate.